DONAZIONI A ONLUS: Le donazioni sia mobiliari che immobiliari sono esenti da imposte di successione.

 PERSONE FISICHE

  • Le liberalità in denaro o in natura in favore delle ONLUS sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo, fino ad un importo massimo di 70.000 euro/annui (rif. Art. 14 D.L. n. 35/2005 conv. Legge n. 80/2005).

In alternativa:

  • Le liberalità in denaro in favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000,00 euro consentono una detrazione d’imposta pari al 26% della donazione effettuata (rif. Art. 15, comma 1.1 del D.P.R. 917/86 modificato dalla Legge di stabilità 2015).

IMPRESE INDIVIDUALI ED ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI, SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE, SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI, ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

  • Le liberalità in denaro o in natura in favore di ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo d’impresa nel limite del 10% e comunque nella misura massima di 70.000 euro/annui (rif. Art. 14 D.L. n. 35/2005 conv. Legge n. 80/2005).

In alternativa:

  • Sono deducibili dal reddito d’impresa le liberalità in denaro in favore di ONLUS per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (rif. Art. 100 comma 2, lettera h del D.P.R. 917/86 modificato dalla Legge di stabilità 2015).

Spese deducibili e detraibili: le differenze

Il Fisco consente ai contribuenti di ottenere sconti sulle imposte sui redditi, scalando dai redditi stessi alcuni tipi di spese di particolare rilevanza sociale. Tali spese sono divise in due categorie:

  • gli oneri “deducibili“, ovvero le spese che possono essere sottratte dal reddito prima di calcolare l’imposta da pagare;

  • le spese “detraibili“, che invece possono essere sottratte direttamente alle imposte da pagare, diminuendone così l’importo.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell’anno per il quale esse vengono presentate, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio “di cassa”).

N.B. Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate in maniera tracciabile tramite banca, posta o altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito, prepagate, assegni bancari e/o circolari.

BENEFICI FISCALI DI CUI GODONO LE ONLUS

Le imposte connesse agli atti notarili (imposta di bollo, di registro etc.) e gli onorari del notaio sono sottoposti ad un trattamento di favore;

sui rapporti bancari (c/c e custodie titoli), la normativa in vigore prevede l’esenzione dalle  imposte di bollo.